In vigore dal 23 marzo il nuovo DPCM con misure più restrittive contro la diffusione del virus

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Data:

domenica, 22 marzo 2020

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Descrizione

E' stato pubblicato questa sera il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che amplia le restrizioni già operanti per contrastare la diffusione del Coronavirus, come annunciato in TV del Presidente Giuseppe Conte nella tarda serata di ieri.

Di seguito, sulla traccia di quanto trasmesso dallo Staff del Presidente della Giunta Regionale, si sintetizzano le restrizioni attualmente operanti (prorogate fino al 3 aprile), che riassumono quanto previsto da quest'ultimo DPCM, dall'analogo provvedimento dell'11 marzo scorso, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e dal Decreto Regionale del 21 marzo. 

❌  Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 ❌

❌  La chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia. ❌

💻 Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile 💻 

✅  Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali ✅

🤞 La sospensione, d'intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI e ALI, dell'attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura 🤞

👍 È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. 👍

🙌 Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. 🙌

‼ Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. ‼

🙌 Le imprese le cui attività sono sospese possono completare le attività necessarie alla sospensione entro al massimo il 25 marzo 2020 compresa la spedizione della merce in giacenza.

🚍 È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È fatto quindi divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale 🚍 

❌  Sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico. Deve comunque essere garantita la distanza di un metro. ❌

🤒 Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore A 37,5° C) di contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e a limitare al massimo i contatti.  🤒 

🤞 Le strutture sanitarie attuino un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro. 🤞 

❌  Il divieto assoluto A mobilità dalla propria abitazione o dimora ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. ❌

🚫 La sospensione delle attività commerciali al dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato I del DPCM del 11 Marzo 2020 🚫

👥 Che l'accesso alle attività commerciali di cui al punto 5 sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richieda l'accompagnamento di altra persona. 

 ➡ I mercati saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani. ⬅
(restano confermati per Lagnasco i banchi del pesce il giovedì, salumi e formaggi il venerdì)

✅  Rimangono aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro). ✅ 

‼  Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica del rispetto di divieti dalle Forze dell'Ordine c dalla Polizia Locale. ‼

🙌   La sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) e delle attività artigianali di servizio ad eccezione di servizi di pubblica utilità o indifferibili.

✅  Che siano garantiti, con rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza, in modo da evitare assembramenti. ✅

❗ Che siano garantite le attività di gestione rifiuti, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura di siti di smaltimento❗ 

🍽 La sospensione delle attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. 🍽 

🛣 La chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento di carburante con esclusione di quelli autostradali. 🛣

🚫 È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza. 🚫

🛑 La chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell'accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l'ospitalità non potrà protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. È fatta salva l'individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione d' emergenze. 🛑 

🏃‍♂ Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motorie svolte, anche singolarmente se non nelle vicinanze delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio 🏃‍♂ 

🏐 La sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti d'interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionale ed internazionali. 🏐

⛷ La chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. ⛷ 

❌ La chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. ❌

🚫 Che nei luoghi di culto seppur aperti siano sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L'accesso è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la sicurezza interpersonale di I metro. 🚫

🏫 La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università. 🏫 

🛑  La sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari ovvero in modalità telematica ad eccezione dalla sospensione dei concorsi per il personale sanitario, degli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali si svolgeranno preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro 🛑

❌  La sospensione degli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti. ❌

➡ La sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale ⬅

✅  L'adozione, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti. ✅

✅ Le disposizioni saranno valide dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020. ✅


Si allega, oltre al DPCM ed il suo allegato:
- video messaggio del Sindaco con ulteriori delucidazioni e chiarimenti;
- circolare esplicativa del DPCM; 
- nuovo modello di autocertificazione (in pdf e jpg)

Creazione

Inserito sul sito il lunedì 13 aprile 2020 alle ore 18:50:26 per numero giorni 1717

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